Contabilizzazione del calore – adempimenti previsti

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n°102 ha introdotto rilevanti novità nel settore della contabilizzazione del calore dei condomini centralizzati.

Le principali novità sono:

  • obbligatorietà dell’installazione di contatori di calore e di acqua calda sanitaria entro il 31/12/16;
  • applicazione di sanzioni nel caso di non adozione del sistema di contabilizzazione;
  • obbligo di utilizzo della norma UNI 10200/2013 per il riparto delle spese (introduzione di nuovi millesimi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria).

L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore, prevista dal Decreto, deve essere preceduta da un’adeguata progettazione. Quest’ultima è necessaria in quanto, in sua assenza, non sarebbe possibile giungere alla corretta determinazione dei parametri necessari per il dimensionamento e la scelta dei dispositivi da installare.

Inoltre, l’obbligo di utilizzo della norma UNI 10200 per il riparto delle spese, introduce la necessità di determinare i valori da attribuire ai consumi involontari (quota fissa) ed alla quota di energia volontariamente prelevata dalle utenze (quota consumo). In quest’ottica, la diagnosi energetica si configura come un’efficace strumento per la determinazione di tali quote, oltre ad essere utile per determinare le prestazioni energetiche dell’edificio e valutare, con un’analisi costi-benefici, gli interventi di riqualificazione energetica più opportuni per il sistema edificio-impianto.

Le spese per riscaldamento dovranno essere suddivise in due tipologie:

  • le spese per il cosiddetto “prelievo volontario”, cioè il costo netto del solo calore erogato dai corpi scaldanti. Si chiama “volontario” perché dipende interamente dalle libere azioni dell’utente sul sistema di termoregolazione (calore erogato o meno perché l’utente ha alzato o rispettivamente ridotto la taratura della valvola termostatica oppure alzato/ridotto la regolazione del termostato ambiente oppure anche aperto/chiuso la valvola manuale sul radiatore).
  • Il prelievo volontario va ripartito in proporzione alle indicazioni degli apparecchi di contabilizzazione individuale.
  • tutte le altre spese (calore corrispondente alle perdite dell’impianto, spese di conduzione, manutenzione, gestione ed amministrazione dell’impianto) che vanno ripartite a “millesimi di riscaldamento” calcolati secondo le istruzioni della norma UNI 10200 (attualmente potenze dei radiatori installati, fabbisogno di energia utile dell’appartamento nella versione in revisione).

La ripartizione del costo del combustibile fra la quota da suddividere a consumo e la quota da suddividere (insieme alle altre spese) “a millesimi di riscaldamento” non può essere arbitrariamente concordata od oggetto di negoziazione, ma deve essere determinata in accordo con le prescrizioni del codice civile e della norma UNI 10200/2013. Quest’ultimo dato deve essere indicato da un Progettista (è una delle incombenze del progetto obbligatorio del sistema di contabilizzazione) nel caso di un impianto di contabilizzazione dotato di sistemi di contabilizzazione indiretta.

Questa quota dipende infatti dalle caratteristiche (quanto calore disperdono) del generatore e della rete di distribuzione e dal tasso di occupazione dell’edificio.

Mentre è pacifico che la quota di prelievo volontario deve essere ripartita in proporzione alle indicazioni degli apparecchi di contabilizzazione individuale, non è corretto ed è in contrasto col codice civile (ed anche col buon senso) la ripartizione della quota di potenza impegnata e di tutte le altre spese in proporzione ai millesimi “di proprietà”. La proprietà comprende anche parti che non possono essere riscaldate e quindi che non entrano in un conto in cui si deve tenere conto dell’uso che il condomino fa del servizio. Si deve far riferimento quindi ai “millesimi di riscaldamento”.

E’ fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.